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Home›Senza categoria›“VOLONTARIAMENTE SICURI” di Glauco L.S. Ricci

“VOLONTARIAMENTE SICURI” di Glauco L.S. Ricci

By admin
10 Gennaio 2018
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“VOLONTARIAMENTE SICURI”
di Glauco L.S. Ricci

 

Sono ormai passati dieci anni dall’introduzione del D.Lgs. 81:2008 in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, evoluzione della più conosciuta, e ormai superata, Legge 626.
Ma, per molti, non è ancora chiaro se il comparto equestre sia soggetto o meno agli obblighi imposti dalla legislazione vigente.
Il Cavallo è già per sua natura imprevedibile e potenzialmente pericoloso, e lo stesso contesto nel quale vive può essere insidioso per impianti, macchine, attrezzature presenti.
Che l’equitazione non agonistica sia definita da erronee interpretazioni come attività non pericolosa, non significa che il suo contesto e le attività ad esso collegate non presentino potenziali pericolosità che debbano essere considerate e valutate: basta pensare all’utilizzo di trattori e carrelli elevatori, alla movimentazione di balle di fieno e mangimi, all’utilizzo di strumenti quali tosatrici, forche da box, la stessa conduzione dei Cavalli a mano.
È tutta la quotidianità del lavoro di scuderia che manifesta criticità potenziali sul fronte della Sicurezza dei Lavoratori presenti.
Eppure, ci sono, purtroppo, molti addetti ai lavori che ritengono che, quando ci si riferisce al mondo dell’associazionismo sportivo, trattandosi di attività a prestazioni professionali nell’ambito dilettantistico e sotto egida federale o degli Enti di Promozione Sportiva, nulla sia dovuto sul fronte degli oneri riferiti al Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
In aggiunta, a peggiorare questa errata valutazione, chi opera nel settore del volontariato è portato a pensare che i requisiti definiti nel Decreto Legislativo 81 non siano a loro applicabili in quanto gestiti totalmente da soli volontari, che non percepiscono compensi per i loro servizi.
La normativa, invece, è espressamente riferita anche a queste nobili categorie.
Il No Profit in generale, ivi incluso il mondo dell’associazionismo sportivo, rientra, infatti, nell’ambito di applicazione del Decreto in esame, con buona pace di coloro che sostengono il contrario.
Il Datore di Lavoro/Rappresentante Legale delle Associazione dilettantistica, tra i tanti obblighi, è chiamato specificatamente dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a:
– Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
– Individuare i responsabili (Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, Medico Competente, Addetti Antiincendio e Primi Soccorso, Rappresentante dei Lavoratori) e fornire la formazione specifica
– Informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori sulle procedure per ridurre i rischi
– Mettere in sicurezza i Luoghi di Lavoro (impianti, macchine, attrezzature, ….)
– Mettere a disposizione appositi dispositivi di protezione individuale per i Lavoratori
Il Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è, quindi, da applicarsi indipendentemente dal fatto che i Lavoratori percepiscano o meno un compenso di tipo economico.
È L’art. 2 comma a del Decreto Legislativo 81:2008 che lo specifica: per “Lavoratore” si intende una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Vi è quindi uniformità di trattamento, indipendentemente dalla tipologia di contratto o di incarico: i Lavoratori possono essere assunti come dipendenti, (istruttori/allenatori, ….), collaboratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto), tirocinanti all’interno di programmi di alternanza scuola-lavoro o volontari, indifferentemente.
Non si tratta solo di rispondere a un obbligo di Legge: si tratta di tutelare chi presta la propria opera all’interno delle organizzazioni, preservando la sua Salute e garantendo la sua Sicurezza, sempre e comunque.

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