“Le inchieste del Commissario Ferrante Martini: Perchè assicurare il proprio cavallo?” di Mario Catania
“Le inchieste del Commissario Ferrante Martini: Perchè assicurare il proprio cavallo?”
di Mario Catania
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”: cosi’ recita l’art 2043 del nostro Codice Civile, Libro IV, Titolo IX “Dei fatti illeciti”. Sotto il medesimo titolo, nel medesimo Libro, troviamo l’art 2052, “Danno cagionato da animali”: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Di regola, l’obbligo di risarcire il danno grava su chi lo ha procurato con un fatto proprio, talora, pero’, il Codice per garantire una maggiore tutela del danneggiato, prevede che detto obbligo pesi su determinati soggetti anche se il pregiudizio è causato dal fatto di altri: parliamo in questi casi di “responsabilità indiretta” che si aggiunge a quella diretta dell’autore dell’illecito mentre nel caso appunto dell’art 2052 possiamo parlare di “Responsabilità oggettiva”.
Il “danno patrimoniale” deve essere risarcito nelle due forme del:
– danno emergente (ad esempio spese per cure)
– lucro cessante (mancati guadagni derivanti dal fatto criminoso).
A questo va affiancato il cosiddetto “danno biologico” definito dalla giurisprudenza come “la compromissione della capacità psico fisica dell’individuo che incida negativamente su attività diverse da quelle attinenti alla sfera lavorativa come quelle sociali o ricreative.
Il “danno non patrimoniale” nelle sue varie componenti quali il “danno morale” è contenuto nell’art 2059 del Codice Civile e consiste nel risarcimento, per quanto possibile,delle sofferenze che il reato ha causato alla persona offesa: ad esempio, una somma di denaro che serva a lenire il dolore per la perdita di un congiunto.
Il risarcimento puo’ essere chiesto dalla persona offesa o dai suoi aventi causa separatamente, in sede civile o nello stesso processo penale attraverso la “costituzione di parte civile” ex art 76 del Codice di Procedura Penale.
Tralasciando, per ovvie ragioni, tutto quanto concerna la sfera del dolo, ecco che potremmo, per imperizia, per disattenzione, per sfortuna, per un incidente o per mille altre ragioni ragioni trovarci nella situazione della “colpa”, ossia in quella di aver direttamente o indirettamente causato danni o lesioni anche gravi a terzi: persone, magari, per le quali si potrebbero aprire scenari i piu’ disparati dal “danno emergente” al “lucro cessante” al “danno biologico” a “quello non patrimoniale” o animali stessi.
Senza voler entrare troppo nello specifico anche perchè, purtroppo, la normativa in merito è abbastanza vaga, vorrei, senza pretesa alcuna di “svelare verità o medicine”, ricordare come una semplice assicurazione del costo di circa cento Euro l’anno possa proteggerci da rischi decisamente piu’ importanti: i cavalli sono infatti considerati animali domestici e rientrano nella “Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia” e per assicurare il nostro cavallo è sufficiente portare copia del libretto al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, sicchè non vi sono problemi di sorta anche se il nostro amico fosse intestato ad altri enti o soggetti privati.
Un ulteriore consiglio, è quello di leggere molto attentamente lo statuto del maneggio poichè, spesso, le polizze assicurative sono, all’interno di tali strutture, obbligatorie.
Per terminare vorrei richiamare in causa l’art 2052 del nostro Codice Civile “danno cagionato da animali” nel quale vi è appunto una “Responsabilità oggettiva” in quanto sia il proprietario stesso a dover provare come il fatto sia accaduto con colpa del danneggiato, dove il nostro codice usa il termine “caso fortuito”. Ricordo a questo proposito una sentenza della Cassazione Civile , Sez III, n.8042 del 21 aprile 2016: nella fattispecie in esame una donna al settimo mese di gravidanza veniva colpita violentemente da due calci sferrati da un cavallo che le provocavano lesioni e la morte del feto. La Suprema Corte, confermando la sentenza del Tribunale e della Corte di Appello, ha ritenuto che nè la signora nè il di lei compagno avessero diritto al risarcimento del danno in quanto l’evento dannoso era da imputarsi esclusivamente all’imprudenza della donna la quale era passata dietro al cavallo in una situazione che, alla luce dello stato dei luoghi, la esponeva al rischio di possibili calci da parte dell’animale. Segnatamente i Giudici di legittimità hanno chiarito che la condotta imprudente della danneggiata escludeva il nesso causale ra la custodia del cavallo e l’evento.
La Giurisprudenza non si accontenta della normale diligenza nella custodia dell’animale ma richiede la prova della causa esterna – evento naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato – e per la sua imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità sfugge alla possibilità di controllo da parte del proprietario dell’animale o del suo utilizzatore. In questi termini possiamo parlare di “responsabilità oggettiva”, addossata al proprietario dell’animale in quanto tale a prescindere dal fatto che allo stesso possano concretamente muoversi specifiche censure in punto di diligenza nella custodia.
Su chi ricade la responsabilità del 2052? Sul proprietario o su chi ne abbia un potere effettivo di governo simile a quello che compete al proprietario ma autonomo rispetto ad esso: di certo sul soggetto che lo tenga in fida o mezza fida.
Spero di aver confuso abbastanza le idee tanto da aver fatto comprendere come i possibili scenari siano davvero innumerevoli; credo allora che, in primis a tutela di noi stessi e della nostra serenità una copertura assicurativa sia quanto mai auspicabile sempre nell’ottica di ritenere l’equitazione uno sport che non viaggi nella terra di nessuno ma all’interno di precisi ordinamenti e discipline.
FONTI:
Manuale di Diritto Penale. Ivo Caraccioli.
Manuale di Diritto Privato. Schlesinger, Torrente.