“IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA” di Angela Palmitessa

CONTRATTO DI ACQUISTO DI UN CAVALLO
Vizi di qualità e vizi redibitori
È prassi ormai consolidata quella di acquistare un cavallo senza alcun contratto di compravendita limitandosi, ciascuna delle parti, alla consegna del cavallo e del relativo corrispettivo in denaro, previa visita medica di compravendita.
Lo scambio avvenuto tra le controparti non presuppone, quindi, la sottoscrizione e la firma di alcun contratto che possa garantire entrambi da eventuali rischi da esso eventualmente derivanti.
A tal proposito, si specifica che i rischi che incombono sulla compravendita di un cavallo possono essere tantissimi sia per il venditore (che eventualmente non riceve il corrispettivo del prezzo pattuito) che per l’acquirente (nei cui confronti grava il pericolo dell’acquisto di un cavallo nella consapevolezza che sia sano fisicamente e anche mentalmente; nonché il rischio diacquisto di un cavallo che risulti, poi, di proprietà di un terzo, rispetto al venditore non mediatore. Il suddetto caso – in cui è necessario verificare la proprietà effettiva del cavallo ed effettuare il passaggio di proprietà certificato dagli enti preposti – sarà oggetto di un successivo articolo specifico).
Ma vediamo quali sono le norme principali che regolano la compravendita di un cavallo. Innanzitutto l’art. 1470 c.c. che regola la sottoscrizione del contratto in generale e l’art. 1496 che disciplina la vendita di animali e la garanzia per eventuali vizi derivanti dalla compravendita. La norma de qua rinvia la regolazione dei vizi di acquisto in ordine alle leggi speciali o, in mancanza, ad usi e consuetudini. In subordine, le succitate garanzie sono disciplinate e risolte ai sensi dell’art. 1490 c.c., che disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta (tra le cose vendute rientrano anche gli animali considerati oggetti di diritto, per distinguerli dall’uomo riconosciuto quale soggetto di diritto dalla Costituzione Italiana).
L’art. 1490 c.c. e ss., in caso di vizio sussistente concedeall’acquirente la possibilità di esercitare l’azione estimatoria che si risolve nella diminuzione apprezzabile del prezzo o, in alternativa,la risoluzione del contratto, nonché l’eventuale risarcimento del danno. Il vizio inerente le qualità dell’animale costituisce delle imperfezioni che lo rendono inidoneo per l’uso per il quale è stato acquistato. La tutela suindicata, opera qualora il vizio siapreesistente al contratto e non conosciuto dall’acquirente con la normale diligenza. I termini di decadenza dall’azione decorrono entro 8 giorni dalla scoperta del vizio e la denuncia del medesimo non è necessaria se il venditore ne era a conoscenza. L’azione estimatoria può essere esercitata entro un anno dalla consegna dell’animale.
I vizi che disciplinati nelle ipotesi ex artt. 1490 c.c. e ss. si riconoscono in alcune patologie o malattie nel corpo o nella mente, come ad esempio delle lesioni ai tendini o il ballo dell’orso ed il ticchio d’appoggio.
Nel caso in cui l’animale abbia delle caratteristiche diverse da quelle pattuite in contratto – che lo rendano difforme o di specie diversa – opera l’art. 1497 c.c. e l’esercizio dell’azione redibitoria (aliud pro alio) che determina la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento del danno).
In codesti casi rientrano ad esempio gli animali che non hanno le caratteristiche funzionali per le quali sono stati acquistati, come ad esempio la compravendita di uno stallone ai fini della riproduzione che all’atto è risultato non idoneo.
Al fine di scongiurare i vizi di cui sopra, ma anche tutti gli altri che verranno esposti in successivi articoli, si consiglia la stipulazione di contratti condizionali (art. 1353 c.c. le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto); contratti con riserva di gradimento (art. 1520 c.c. il contratto non si perfeziona fino a che il gradimento – da parte del compratore – non sia comunicato al venditore che è sempre vincolato); la vendita a prova (art. 1521 c.c. tale vendita si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata e si esegue nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi).
Infine, in tale sede si espone la fondamentale importanza della visita medica di compravendita (sportiva se si tratta di cavalli che rientrano nella relativa fattispecie) ma anche una valutazione tecnica di un esperto etologo (che possa determinare eventuali patologie o vizi legati alla psiche del cavallo determinate da stress psicologico, neurologico e altro) determinanti nella scoperta dei vizi di cui sopra.