“Statuto Associazione Un Cavallo In Famiglia”
STATUTO
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Un Cavallo in Famiglia Onlus”, abbreviata “UCIF”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
L’Associazione ha sede in Milano, via F. Galiani n. 7. L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale, svolgendo attività educative e divulgative per promuovere un’Equitazione che metta al centro i giovani, le loro famiglie e i loro cavalli. L’Associazione sviluppa e mantiene gruppi di lavoro per la creazione di iniziative e progetti che hanno come obiettivo la diffusione della cultura e dell’etica nel mondo equestre proponendoli nelle sedi competenti.
L’Associazione si adopera anche a promuovere ogni iniziativa proveniente da altre Associazioni che avvicinino l’Equitazione ai giovani e alle loro famiglie. L’Associazione intende intervenire in tutti i settori legati all’Equitazione per tutelare i giovani e le loro famiglie, gli appassionati e gli amatori, promuovendo iniziative benefiche divulgando l’importanza dell’equitazione anche a livello terapeutico.
Essa intende operare svolgendo le seguenti attività primarie:
Proposta di progetti legati a sistemi e organismi di controllo sulla qualità dei servizi nel settore equestre
Tutela di chi si avvicina a questa pratica sportiva anche mediante la creazione di servizi quali sportelli informativi dedicati
Ricerca e realizzazione delle condizioni affinché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del Consumo, portando il fruitore del servizio al centro del processo decisionale
Educare, informare, istruire con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza
Sviluppo di attività culturali, di beneficenza e di solidarietà anche attraverso la raccolta fondi
Organizzazione di eventi, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, fiere
Promozione e diffusione di pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, riguardanti l’attività equestre
Promozione e diffusione dei concetti universali di etica nello sport e rispetto dei cavalli, anche mediante la collaborazione con Enti e Associazioni che promuovono tali temi
Organizzazione di campagne di sensibilizzazione, eventi, proposte costruttive sui diritti degli equidi
Promozione di terapie riabilitative psicomotorie e sociali utilizzando il cavallo e sostenendo con donazioni benefiche la pratica dell’ippoterapia volta ai soggetti più deboli come minori e portatori di handicap
Svolgimento di attività editoriali con finalità educative: pubblicazione di materiale didattico e istruttivo sull’equitazione e sugli equidi, diffusione di bollettini informativi tramite internet sulle varie attività svolte dall’Associazione, redazione di manuali per istruire principianti al governo e al mantenimento degli equini
Organizzazione di corsi di formazione con l’ausilio di esperti: i suddetti corsi avranno lo scopo di introdurre e preparare i partecipanti all’anatomia del cavallo, alla salute, all’alimentazione e alla pratica sportiva e amatoriale, ai metodi di ricovero secondo la legislazione vigente
Organizzazione, in collaborazione con altre Associazioni riconosciute nel settore, di corsi di formazione e specializzazione a chiunque volesse parteciparvi, purché socio, con i seguenti argomenti: grooming, barefoot, mascalcia tradizionale, omeopatia, psicologia equina, tecniche di addestramento equidi e problemi comportamentali, tecniche di doma
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale culturale e di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art. 4 – Requisiti dei Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L’elenco dei Soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.
Art. 5 – Ammissione e diritti dei Soci
L’ammissione dei Soci è libera. Il numero dei Soci è illimitato e comunque mai sotto il minimo di Legge. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno a osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è stata accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
Art. 6 – Categoria di Soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
Soci Ordinari: sono coloro ammessi dal Consiglio Direttivo come Soci e che abbiano corrisposto la quota sociale annuale
Soci Sostenitori: sono coloro che s’impegnano a sostenere economicamente l’associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità, sempre dietro accettazione del Consiglio Direttivo
La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
In particolare, tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e a stabilire struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Art. 7 –Sanzioni disciplinari
Al Socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoci col suo comportamento al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
sospensione dell’esercizio dei diritti di Socio
espulsione
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso allo stesso Consiglio.
In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa. Il ricorso dovrà essere presentato, con motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di rigetto del ricorso il socio può chiedere di essere giudicato in Assemblea. La decisione dell’Assemblea e’ definitiva.
Art. 8 – Doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. In particolare, il Socio deve mantenere un comportamento corretto e coerente sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
per dimissioni scritte a mezzo raccomandata
automaticamente per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza
per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti
per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivi in presenza di gravi motivi
per decesso
Le dimissioni o le espulsioni da Socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Consulta e il Presidente.
Art. 11 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione
È composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante uno o più dei seguenti metodi: invio e-mail / lettera cartacea / pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o delle pagine social della stessa / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. I soci minorenni partecipano a un Assemblea dei soci juniores che si tiene almeno quindici giorni prima dell’Assemblea dei Soci e che elegge un rappresentante dei Soci minorenni da inviare all’Assemblea dei Soci per presentare le proprie proposte. Questo rappresentante non ha diritto di voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno
IN SEDE STRAORDINARIA:
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno
L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e sempre del Presidente.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione e nelle altri media disponibili e riconoscibili come ufficiali dell’Associazione.
Art. 12 – Consiglio Direttivo e Presidente
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente che ne sono membri di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci quando ricorrano gravi motivi; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione
la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
la fissazione delle quote sociali
la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea
la delibera sull’ammissione di nuovi Soci
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione, anche solo nel giorno immediatamente precedente in caso di importanti motivazioni; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 13 – Consulta
La Consulta è l’organo tecnico dell’Associazione.
È composto, su nomina del Presidente e Vice Presidente, da tutto il Consiglio Direttivo e dagli Esperti Tecnici dell’Associazione.
Si riunisce puntualmente sulla base di una pianificazione decisa dal Consiglio Direttivo e ha come ordine del giorno fisso la discussione di progetti da proporre nelle sedi competenti per lo sviluppo degli obiettivi propri dell’Associazione. Questi progetti possono provenire da richieste dei componenti del Consiglio Direttivo così come di tutti i Soci e diventano ufficiali sulla base delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
Possono partecipare alle riunioni della Consulta chiunque dei Soci ne faccia richiesta, in particolare coloro che sono promotori degli stessi progetti, sempre su approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei prodotti e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Il Segretario è responsabile della tenuta sotto controllo e della gestione dell’Elenco Soci così come dei rapporti diretti e indiretti tra gli stessi, gli organi dell’Associazione e gli Enti esterni.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 15 – Patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione
quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo con il voto necessario di Presidente e Vice Presidente, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 – Norme finali
La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra i Soci, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dalla Associazione nell’Assemblea del 2 e 3 aprile 2016. Lo Statuto come previsto dalle normative vigenti in materia, è sottoposto a registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
Seguono le firme del Presidente e del Vice Presidente
Presidente, Glauco L.S. Ricci
Vice Presidente, Francesca Primicerio
Milano, 3 aprile 2016